Due nuovi regolamenti europei ridisegnano la rendicontazione di sostenibilità: meno complessità per le grandi imprese, uno standard volontario per le PMI e nuove regole per le richieste ESG lungo la catena del valore. Ma cosa cambia davvero nella raccolta dei dati e nel calcolo delle emissioni?
La semplificazione della sostenibilità europea entra in una nuova fase.
CSRD, VSME e GHG: cosa semplificano davvero i nuovi Regolamenti UE 2026
- Cosa semplificano realmente i Regolamenti UE 2026/1563 e 2026/1560?
- Il nuovo VSME rende più semplice la rendicontazione delle PMI?
- Quali informazioni ESG deve raccogliere concretamente una PMI?
- Le grandi aziende possono ancora richiedere dati ESG ai propri fornitori?
- Lo Scope 3 è ancora previsto nel VSME?
- Se preparo un inventario GHG, devo calcolare anche lo Scope 3?
Cosa cambia, in definitiva, per le imprese?
Con i Regolamenti delegati (UE) 2026/1563 e 2026/1560, adottati il 3 luglio e pubblicati il 21 settembre 2026, la Commissione Europea interviene su due fronti complementari: alleggerire gli standard di rendicontazione delle imprese soggette alla CSRD e definire un riferimento comune, proporzionato e volontario per le imprese non obbligate.
Per imprenditori e responsabili aziendali la questione non è soltanto normativa. Riguarda il tempo necessario per raccogliere le informazioni, le richieste ricevute da clienti e banche, i costi di rendicontazione e la misurazione delle emissioni di gas serra (GHG).
Vediamo cosa cambia attraverso sei domande.
1. Cosa semplificano realmente i Regolamenti UE 2026/1563 e 2026/1560?
I due provvedimenti intervengono su destinatari ed esigenze differenti.
Il Regolamento 2026/1563 modifica gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), utilizzati dalle imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria prevista dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
L’obiettivo è ridurre gli oneri informativi, razionalizzare i requisiti e rendere più chiara l’applicazione del principio di doppia rilevanza, evitando che la rendicontazione si trasformi in una raccolta indiscriminata di informazioni.
Il Regolamento 2026/1560, invece, introduce uno standard europeo di rendicontazione volontaria, sviluppato sulla base del VSME elaborato da EFRAG.
Questo secondo intervento riguarda soprattutto le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate alla CSRD, devono confrontarsi con richieste ESG provenienti dalla propria filiera, dal sistema finanziario o da altri interlocutori.
La logica complessiva è chiara: rendicontazione più proporzionata per chi è obbligato e strumenti più accessibili per chi sceglie di rendicontare volontariamente.
2. Il nuovo VSME rende più semplice la rendicontazione delle PMI?
Sì, soprattutto perché offre alle imprese un modello strutturato senza imporre l’adozione degli standard complessi destinati alle grandi organizzazioni.
Il VSME mantiene un’impostazione modulare, articolata in due livelli.
Il Basic Module raccoglie le informazioni essenziali sull’impresa, sulle risorse utilizzate, sugli aspetti ambientali, sulla forza lavoro e sulla condotta aziendale.
Il Comprehensive Module permette di integrare ulteriori informazioni, utili quando l’impresa dispone di politiche e obiettivi più strutturati oppure intende rispondere a esigenze informative più articolate.
Un’altra differenza importante rispetto agli ESRS riguarda la doppia materialità: lo standard volontario non richiede alle PMI di svolgere l’analisi strutturata prevista per la rendicontazione CSRD.
Questo non significa rinunciare a individuare gli aspetti di sostenibilità rilevanti. Significa poterli affrontare con un metodo più semplice e proporzionato.
Il VSME rimane volontario: il nuovo regolamento non introduce, di per sé, un obbligo generalizzato di pubblicare un bilancio di sostenibilità per tutte le PMI.
3. Quali informazioni ESG deve raccogliere concretamente una PMI?
Il Modulo Base del VSME organizza le informazioni attraverso undici requisiti, identificati dalle sigle B1–B11.
Non si tratta di compilare necessariamente un numero fisso di caselle: ciascun requisito può comprendere più informazioni e alcune sono richieste soltanto quando pertinenti o applicabili.
In termini operativi, i contenuti riguardano quattro ambiti principali.
Informazioni generali: caratteristiche dell’impresa, criteri utilizzati per preparare il report ed eventuali pratiche, politiche o iniziative di sostenibilità.
Ambiente: consumi energetici, emissioni dirette e indirette da energia, inquinamento, biodiversità, acqua, risorse e rifiuti, secondo le condizioni previste dai singoli requisiti.
Persone: caratteristiche della forza lavoro, salute e sicurezza, retribuzioni, contrattazione collettiva e formazione.
Governance: informazioni su condanne e sanzioni relative a corruzione e concussione.
Per una PMI il vantaggio non consiste soltanto nell’avere meno indicatori rispetto agli ESRS.
Consiste soprattutto nel poter costruire un sistema ordinato di raccolta dei dati, riutilizzabile nel tempo e nelle relazioni con clienti, banche e altri stakeholder.
Un dato già disponibile, verificabile e aggiornato è più utile di un’informazione ricostruita ogni volta che arriva un nuovo questionario.
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DETTAGLIO DATAPOINT VSME
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 ha razionalizzato la struttura del modulo base (Basic Module) dello standard VSME. Il modulo è organizzato in 11 macro-requisiti di informativa (indicati con le sigle da B1 a B11), i quali contengono complessivamente 18 indicatori di dato precisi (datapoint).
I 18 datapoint sono suddivisi nelle quattro classiche macro-aree ESG: Informazioni Generali, Ambiente, Sociale e Governance. [1]
📋 1. Informazioni Generali (General Information)
Copre la struttura e le modalità con cui l’azienda ha raccolto i dati.
- 1. Basi di preparazione (B1): Come sono stati raccolti i dati e se sono state usate stime o proxy.
- 2. Pratiche e settori di attività (B2): Una breve descrizione del modello di business dell’azienda, dei prodotti o servizi principali e dei settori in cui opera. [1, 2]
🌱 2. Ambiente (Environmental)
Focalizzato sulle risorse e sulle emissioni, senza richiedere calcoli complessi di Scope 3.
- 3. Consumo di energia (B3): Il consumo totale di energia espresso in MWh, specificando la quota proveniente da fonti fossili e quella da fonti rinnovabili.
- 4. Emissioni di gas serra Scope 1 (B3): Le emissioni dirette di CO₂ generate dagli impianti di proprietà o dai veicoli aziendali.
- 5. Emissioni di gas serra Scope 2 (B3): Le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica o termica acquistata dall’esterno.
- 6. Consumo di acqua (B4): I metri cubi di acqua totali prelevati e consumati nei processi aziendali.
- 7. Produzione di rifiuti (B5): Il quantitativo totale di rifiuti generati, distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- 8. Inquinamento dell’aria e del suolo (B6): Eventuali emissioni di sostanze inquinanti regolamentate (se applicabili al tipo di stabilimento).
- 9. Impatto su biodiversità ed ecosistemi (B7): Informazioni sull’eventuale presenza di siti produttivi all’interno o in prossimità di aree protette o ad alta biodiversità.
👥 3. Sociale (Social)
Riguarda la gestione della forza lavoro interna e la tutela dei lavoratori.
- 10. Numero di dipendenti (B8): Il conteggio della forza lavoro (organico totale alla fine dell’anno o media annua).
- 11. Tipologia contrattuale (B8): Ripartizione dei lavoratori tra contratti a tempo determinato, indeterminato, full-time e part-time.
- 12. Divario retributivo di genere (Gender Pay Gap) (B8): La differenza percentuale media tra i salari dei dipendenti di sesso maschile e femminile.
- 13. Infortuni sul lavoro (B9): Numero e tasso di infortuni sul lavoro registrati durante l’anno finanziario.
- 14. Malattie professionali (B9): Casi accertati di malattie legate allo svolgimento delle mansioni aziendali.
- 15. Giornate di lavoro perse (B9): Il totale dei giorni di assenza dovuti a infortuni o problemi di salute legati al lavoro.
- 16. Formazione e sviluppo (B10): Il numero medio di ore di formazione erogate per ciascun dipendente durante l’anno.
🏛️ 4. Governance (Governance)
Verifica l’integrità e la condotta del business.
- 17. Casi di corruzione e concussione (B11): Eventuali condanne, sanzioni o procedimenti legali in corso legati a fenomeni corruttivi.
- 18. Composizione degli organi di gestione (B11): Il numero di membri del consiglio di amministrazione o degli organi decisionali, con l’indicazione della percentuale di diversità di genere (uomini/donne).
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4. Le grandi aziende possono ancora richiedere dati ESG ai propri fornitori?
Sì, ma il nuovo quadro europeo introduce un’importante protezione contro le richieste sproporzionate.
È il principio del Value Chain Cap, già introdotto dalla riforma Omnibus I e disciplinato dal Regolamento 2026/1560.
Il meccanismo tutela le imprese della catena del valore che non superano una media di 1.000 dipendenti nell’esercizio precedente.
Quando un’impresa soggetta alla CSRD raccoglie informazioni dai propri fornitori per adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dalla direttiva, deve rispettare il limite informativo stabilito dalla normativa.
Un dettaglio è fondamentale: il tetto non corrisponde genericamente all’intero Modulo Base del VSME, ma agli specifici elementi informativi individuati nell’Allegato II del Regolamento 1560.
L’articolo 3, relativo al Value Chain Cap, si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.
La protezione non significa tuttavia che ogni richiesta ESG possa essere automaticamente respinta. Occorre distinguere quelle effettuate ai fini della rendicontazione CSRD da eventuali richieste fondate su altre disposizioni o su differenti esigenze contrattuali e commerciali.
Per le PMI diventa quindi importante conoscere non soltanto quali dati possiedono, ma anche per quale finalità vengono richiesti.
5. Lo Scope 3 è ancora previsto nel VSME?
La risposta richiede innanzitutto di distinguere le tre categorie di emissioni previste dal GHG Protocol.
Le emissioni Scope 1 sono quelle dirette, generate da fonti controllate dall’impresa, come determinati impianti o veicoli aziendali.
Le emissioni Scope 2 sono quelle indirette associate all’energia acquistata e consumata.
Le emissioni Scope 3 comprendono invece le altre emissioni indirette della catena del valore, a monte e a valle: ad esempio acquisti, trasporti, distribuzione, utilizzo dei prodotti e altre attività pertinenti.
Nel Basic Module del VSME, l’informativa sulle emissioni GHG è concentrata su Scope 1 e Scope 2. Non è richiesto un inventario completo delle emissioni Scope 3.
Questo rappresenta una semplificazione significativa, perché proprio la ricostruzione delle emissioni della catena del valore può richiedere informazioni difficili da ottenere da numerosi soggetti esterni.
Ma attenzione: lo Scope 3 non scompare dal mondo della rendicontazione ESG.
Può continuare a essere rilevante nell’ambito di standard, percorsi volontari, richieste commerciali o obiettivi di decarbonizzazione.
Per una PMI, dunque, non è corretto concludere che lo Scope 3 sia sempre obbligatorio. Ma sarebbe altrettanto scorretto affermare che non serva più in nessuna circostanza.
6. Se preparo un inventario GHG, devo calcolare anche lo Scope 3?
Dipende dallo standard utilizzato e dallo scopo dell’inventario.
È importante distinguere tre situazioni.
Se l’impresa redige il Modulo Base VSME, l’informativa GHG prevista dal modulo riguarda Scope 1 e Scope 2. Non è richiesto un inventario completo Scope 3.
Se l’impresa è soggetta alla CSRD, deve applicare gli ESRS pertinenti e valutare le informazioni climatiche secondo le regole di rilevanza previste. Le emissioni Scope 3 possono assumere un ruolo centrale quando sono rilevanti per l’impresa e per la sua catena del valore.
Se l’impresa realizza un inventario secondo il GHG Protocol, occorre distinguere il Corporate Accounting and Reporting Standard dallo Scope 3 Standard e dagli eventuali requisiti specifici applicabili al progetto.
Il Corporate Standard costituisce il riferimento metodologico per la contabilizzazione delle emissioni aziendali. Lo Scope 3 Standard fornisce invece indicazioni per misurare e comunicare le emissioni lungo la catena del valore.
Non esiste quindi una risposta unica valida per ogni inventario GHG.
Una PMI potrebbe avere bisogno soltanto di Scope 1 e Scope 2 per la propria rendicontazione volontaria di base, oppure scegliere di approfondire lo Scope 3 per conoscere meglio l’impronta climatica dei propri prodotti, rispondere a un cliente strategico o sviluppare un percorso di riduzione delle emissioni.
La semplificazione normativa non elimina l’importanza del dato: aiuta a distinguere quello necessario da quello ulteriore.
Cosa cambia, in definitiva, per le imprese?
Il nuovo quadro europeo segna un passaggio importante: dalla moltiplicazione dei questionari e degli adempimenti verso una maggiore proporzionalità delle informazioni richieste.
Per le grandi imprese soggette alla CSRD significa poter lavorare con standard semplificati, pur mantenendo gli obblighi di rendicontazione applicabili.
Per le PMI significa disporre di un riferimento volontario europeo e di maggiori tutele rispetto al trasferimento indiscriminato degli oneri informativi lungo la filiera.
Per entrambe, però, resta una necessità: governare i dati di sostenibilità.
Conoscere consumi, emissioni, risorse, condizioni di lavoro e pratiche aziendali non è soltanto un esercizio di rendicontazione. È anche uno strumento per comprendere rischi, individuare inefficienze e prendere decisioni più consapevoli.
La vera opportunità della semplificazione non è smettere di misurare.
È misurare ciò che serve, con criteri chiari, strumenti proporzionati e informazioni affidabili.
È in questa prospettiva che CSRD, VSME e GHG possono diventare elementi di un unico sistema di gestione della sostenibilità, anziché tre adempimenti separati.


